IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di
approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
  Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1979,
n. 718;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  ridisciplinare con regolamento, da
emanarsi ai sensi  dell'art.  8  del  sopracitato  regio  decreto  18
novembre  1923,  n.  2440,  i  lavori,  le  provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  anche  in  relazione  ai
maggiori  ed  onerosi  compiti  affidati  al  Dicastero in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari  e  di
ricerca e sperimentazione agraria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai  sensi  dell'art.  8
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  possono farsi in
economia da parte degli uffici centrali e  periferici  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sempreche' la competenza non spetti
per  legge  al  Provveditorato  generale  dello  Stato o all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e fatti salvi i principi  in  materia
dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:
    a)  lavori  di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali
demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti,  adibiti  ad
uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura
e  delle  foreste,  salva la competenza degli uffici del genio civile
per i lavori di straordinaria manutenzione;
    b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione  di
locali,  con  i  relativi  impianti,  infissi  e  manufatti, presi in
locazione ad uso degli uffici centrali  e  periferici  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  nei casi in cui, per legge o per
contratto, le spese siano a carico del locatario;
    c) locazione per breve tempo di  immobili,  con  attrezzature  di
funzionamento,  eventualmente  gia' installate, per l'espletamento di
corsi e  concorsi  indetti  dai  competenti  uffici  centrali  e  per
l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre
ed   altre   manifestazioni   in  materia  istituzionale  o  comunque
interessanti il Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  quando
non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei;
locazione  di  immobili  per  conservazione  di materiali costituenti
cineteca ministeriale, spese per il magazzinaggio e  la  custodia  di
materiali ed attrezzature in locali fuori sede;
    d)  divulgazione  dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre
fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
    e) spese connesse con  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a
convegni,   congressi,   conferenze,   riunioni,   mostre   ed  altre
manifestazioni culturali e scientifiche su  materie  istituzionali  o
comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    f)  acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere, ivi compresi gli  estratti,  abbonamenti  a  periodici  e  ad
agenzie  di informazione, nonche' rilegatura di libri e pubblicazioni
varie;
    g) spese  di  traduzione  ed  interpretariato  nei  casi  in  cui
l'amministrazione  non  possa  provvedervi  con proprio personale, da
liquidare, comunque, su presentazione di fattura;
   h) stampa di opuscoli scientifici e materiale vario, qualora moti-
vate  ragioni  di  urgenza  lo  richiedano  e   previo   accertamento
dell'impossibilita'  di  una  loro  tempestiva  esecuzione  da  parte
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    i)  trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggio,   magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature;
    l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
    m)  spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto
disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1973, n. 537;
    n) acquisto di medaglie, diplomi,  coppe  ed  altri  oggetti  per
commemorazioni  e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e
noleggio di attrezzature  e  materiale  per  tipografia,  litografia,
riproduzione   grafica,   legatoria,   cinematografia  e  fotografia;
acquisto,  riparazione,  manutenzione  e  noleggio  di  macchine   da
scrivere   e   da   calcolo;  servizi  di  microfilmatura  e  riprese
televisive;
    o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche,
scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
    p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione,  custodia,
illuminazione  e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali
e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  nonche'
fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di
macchine e relative spese di allacciamento;
    q)  acquisto  e  riparazione di mobilio, acquisto di materiale di
cancelleria e di valori bollati;
    r)  riparazione,  manutenzione,   noleggio   e   rimessaggio   di
autoveicoli e natanti, acquisto di carburante e lubrificanti, nonche'
spese   per   l'acquisto  di  pezzi  di  ricambio  ed  accessori  con
l'osservanza  delle  norme  del  servizio  automobilistico   per   le
amministrazioni  dello  Stato,  approvate  con regio decreto 3 aprile
1926, n. 746, nonche' delle norme contenute nel regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971,  n.  687,
per  il  pagamento  della tassa di immatricolazione, di circolazione,
per il rilascio di patenti nautiche e per la revisione delle  stesse,
per  il  pagamento  dei  premi di assicurazione per gli autoveicoli e
natanti in dotazione agli uffici centrali e periferici del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
    s)  spese  per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del
personale in servizio presso gli uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    t)  acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di
impianti  telefonici,  telegrafici,  radiotelegrafici,   elettronici,
meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
    u)  spese  concernenti  il  funzionamento di consigli, comitati e
commissioni costituiti a norma di legge o, qualora  non  previsti  da
norme  legislative,  costituiti  con  decreto interministeriale o con
decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai  gettoni
di  presenza;  spese  per  lo  svolgimento  di  corsi  di formazione,
aggiornamento  del  'personale,  nonche'  dei  concorsi  indetti  dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    v)  spese  per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e
spese per realizzazioni di prototipi inerenti  i  servizi  d'istituto
connessi  alla  prevenzione  e repressione delle sofisticazioni agro-
alimentari ed alla ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica  nel
settore  agricolo  e  in  quello dell'idrobiologia e delle produzioni
ittiche;
    z) spese per il funzionamento dei centri  e  laboratori  tecnici,
dei gabinetti scientifici e di ricerca, delle stazioni di rilevamento
agrometereologico, dei laboratori di analisi entomologiche su cereali
importati   e   di   idrobiologia,   ivi  compreso  l'acquisto  e  la
manutenzione di attrezzature accessorie;
    aa) lavori di  somma  urgenza  concernenti  la  stabilita'  e  la
salubrita' degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti
ed imprevedibili;
    bb) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare
la  continuita'  dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti
danni all'amministrazione o  pregiudizi  all'efficienza  dei  servizi
medesimi ed alla salute pubblica;
    cc)  lavori,  provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali
siano  stati  esperiti  infruttuosamente  i  pubblici  incanti  o  le
licitazioni  e  le  trattative  private e non possa esserne differita
l'esecuzione;
    dd) provviste, lavori e  prestazioni  quando  sia  stabilito  che
debbono  essere  eseguiti  in  danno  all'appaltatore,  nel  caso  di
risoluzione del contratto; lavori di completamento o  di  riparazione
in  dipendenza  di  deficienze  o  di  danni  constatati  in  sede di
collaudo, nei limiti delle  corrispondenti  detrazioni  effettuate  a
carico dell'appaltatore;
    ee)  spese  minute,  non  previste nelle precedenti lettere, sino
all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali.
  2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui
al presente articolo, fatta  eccezione  per  le  spese  di  cui  alla
lettera  ee),  e' fissato nella misura massima di lire 150 milioni al
netto degli oneri fiscali.
  3. E' vietato  suddividere  artificiosamente  qualsiasi  fornitura,
lavoro  o  servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in
piu' forniture, lavori o servizi.
  4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al
presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti  agli  uffici
dell'Amministrazione  centrale,  per le spese riferite al "centro", e
dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese  riferite
agli  uffici  medesimi,  nei  limiti e secondo le attribuzioni di cui
agli articoli  7,  8,  9  e  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - L'art. 8 del R.D.  n.  2440/1923  (Nuove  disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato) cosi recita:
             "Art. 8. - I servizi che  per  la  loro  natura  debbono
          farsi  in  economia  sono  determinati  e retti da speciali
          regolamenti approvati  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in  economia,  in  base  ad autorizzazione data con decreto
          motivato  del   Ministro,   servizi   non   preveduti   dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della 13 maggio 1961, n. 469 (L.  3.000.000).
          Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             - Il R.D. n. 350/1895 approvava il  regolamento  per  la
          direzione,  la  contabilita'  e la collaudazione dei lavori
          dello Stato che sono nelle attribuzioni del  Ministero  dei
          lavori pubblici.
             -  Il  R.D.  n.  584/1926,  abrogato dall'art. 12 per la
          parte  relativa   alla   materia   oggetto   del   presente
          regolamento,  approvava  il  regolamento  per  i servizi da
          farsi ad economia e per la liquidazione e  pagamento  delle
          spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale.
             -  Il  D.P.R.  n. 718/1979 approva il regolamento per le
          gestioni   dei   cassieri   e   dei   consegnatari    delle
          amministrazioni dello Stato.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             -  L'art.  141 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con R.D. n.  827/1924, come sostituito dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art. 141. -  Negli  stati  di  previsione  della  spesa
          possono  iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
          denominazioni 'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono  imputate
          soltanto  le  spese  relative ad esigenze di rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il  capitolo  per  'spese  causali'  e'   esclusivamente
          destinato  alle  spese di natura del tutto accidentale, che
          non possano nemmeno  per  analogia  essere  comprese  negli
          altri  capitoli,  e per le quali non sia ritenuta opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E' vietato disporre  di  qualsiasi  somma  sul  capitolo
          delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
          premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei  ai
          servizi  dell'amministrazione.  E' vietato inoltre disporre
          di qualsiasi somma sul capitolo 'spese  di  rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".
             -  Il  D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli
          automezzi in uso alle rappresentanze  diplomatiche  e  agli
          uffici consolari di 1a categoria.
             -  Il  D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13
          e' rispettivamente il seguente:
             "Art.   7   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal terzo comma del  presente  articolo  e  dagli  articoli
          successivi,  ai  dirigenti generali preposti alle direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b)   coadiuvare   il   Ministro   nello    svolgimento
          dell'azione   amministrativa   e  proporgli  l'adozione  di
          provvedimenti  di  competenza   superiore   alla   propria,
          eventualmente necessari;
              c)  predisporre  gli  elementi  per  la  formazione del
          progetto di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
              d)  predisporre  gli  elementi  per  la  formazione dei
          programmi,   annuali    e    pluriennali,    dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  300  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  dei
          lavori;
              f) concludere ed approvare le  transazioni  relative  a
          lavori  e  forniture e servizi da essi gestiti, quando cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
              g) disporre la  non  applicazione  di  clausole  penali
          quando   la   somma  controversa  o  che  l'amministrazione
          abbandona non superi i 60 milioni di lire;
               h)  provvedere  a  tutte  le   operazioni   successive
          all'approvazione  del  progetto  o del contratto per opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina  dei  collaudatori,
          la  liquidazione  ed il pagamento del saldo e, ove occorra,
          la  formazione  e  l'approvazione  di   atti   integrativi,
          aggiuntivi  o  sostitutivi  dei  contratti,  sempre entro i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e' resistere a  quelle  pas-
          sive  quando  l'oggetto  della  controversia  non superi 60
          milioni di lire;
              l) adottare  le  concessioni  di  contributi,  sussidi,
          concorsi  e  sovvenzioni previste dalla legge, a carico del
          bilancio dello Stato, a favore  di  enti  e  persone,  fino
          all'importo  di  lire  60 milioni e proporre al Ministro le
          concessioni di importo superiore,  emanando  i  conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del  proprio  ufficio, del personale in servizio, esclusi i
          dirigenti;
              o)  provvedere  agli  atti  vincolati   di   competenza
          dell'Amministrazione  centrale  che  comportino  impegni di
          spesa superiore  a  100  milioni  di  lire  ed  agli  altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
              p)  provvedere,  previa  diffida  ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori o degli enti vigilati,  qualora  siano  stati  da
          questi  indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo
          previsto  dalla  legge,  l'intervento   di   altri   organi
          amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o) sono definitivi.
             Nei  casi  in  cui  particolari  ordinamenti   prevedano
          l'esistenza  di  unita' organiche costituite da piu' uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  aziende  competono,  salvo  quanto
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti generali, e della meta' se trattasi di  dirigenti
          con qualifica superiore.
             Per  l'emanazione  degli  atti e provvedimenti di valore
          eccedente i limiti stabiliti nei  precedenti  commi  e  nei
          successivi  articoli  8,9  e  13  si  osserva  la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          l948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.
             Sono altresi', fatte salve le attribuzioni degli  organi
          collegiali  interni delle singole amministrazioni, anche ad
          ordinamento autonomo, previsti  da  speciali  disposizioni,
          sempreche',   ove   siano  contemplati  limiti  di  valore,
          trattisi di atti o provvedimenti  di  importo  superiore  a
          quelli  stabiliti  dai  precedenti  commi  e dai successivi
          articoli 8, 9 e 13".
             "Art.  8   (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          superiori).  -  Ai  dirigenti superiori preposti ai servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b) approvare, in attuazione  dei  programmi  stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando  alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire; concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando  l'oggetto  della controversia non superi 30 milioni
          di lire;
               g)   adottare   i   provvedimenti   di    concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed analoghi ad essi espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del  proprio  ufficio, del personale in servizio, esclusi i
          dirigenti;
               i)  provvedere  agli  atti  vincolati  di   competenza
          dell'Amministrazione  centrale  che  comportino  impegni di
          spesa non superiore a 100 milioni di  lire  ed  agli  altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi".
             "Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi  dirigenti).
          -  Ai  funzionari con qualifica di primo dirigente preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare  nell'ambito  della  competenza   del   proprio
          ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
          Ministro,  i  progetti  per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla  meta'
          quando  all'esecuzione  s'intenda provvedere in economia, a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la
          liquidazione  ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la
          formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi
          o sostitutivi dei  contratti,  sempre  entro  i  limiti  di
          competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando  l'oggetto  della controversia non superi 15 milioni
          di lire;
               g)   adottare   i   provvedimenti   di    concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed analoghi ad essi espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di  avocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  50  milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi, qualunque sia l'importo, e' dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             "Art.  13  (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          periferici).  - I dirigenti preposti agli uffici periferici
          o alle piu' ampie ripartizioni di questi,  ai  sensi  degli
          articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza
          dei  rispettivi  uffici  e  ripartizioni,  le  attribuzioni
          previste dal presente  decreto  per  i  dirigenti  di  pari
          qualifica preposti agli uffici centrali.
             Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione
          di  uffici  periferici  aventi  la  stessa  competenza  per
          materia  ed  eguale  circoscrizione  territoriale   possano
          essere  preposti  dirigenti  con  qualifica diversa, i capi
          degli uffici medesimi  che  rivestano  qualifica  inferiore
          esercitano,   salvo   contrarie  disposizioni  di  legge  o
          regolamenti, le attribuzioni  del  rispettivo  ufficio  nei
          limiti  previsti  dal presente decreto per il dirigente con
          qualifica superiore".
             I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati
          sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.